Sentenza 245/1992 (ECLI:IT:COST:1992:245)
Massima numero 18496
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
SENT. 245/92 C. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - ADOZIONE, DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - DOVERE DI SENTIRE PREVIAMENTE I MINISTRI INTERESSATI - INOSSERVANZA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' (TRATTANDOSI DI VIZIO NON IMPLICANTE LESIONE DI COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE).
SENT. 245/92 C. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - ADOZIONE, DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - DOVERE DI SENTIRE PREVIAMENTE I MINISTRI INTERESSATI - INOSSERVANZA - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - INAMMISSIBILITA' (TRATTANDOSI DI VIZIO NON IMPLICANTE LESIONE DI COMPETENZE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE).
Testo
L'adozione, da parte del Ministro dell'industria, di norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici senza che siano stati "sentiti i ministri interessati" - come invece e' richiesto dall'art. 4, comma sesto, L. n. 10 del 1991 - e' sindacabile dal giudice amministrativo quale vizio di legittimita' del relativo atto, ma non configura una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome, necessaria per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita', sotto il detto profilo, del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991). - v. massima precedente (e, ivi, richiami).
L'adozione, da parte del Ministro dell'industria, di norme transitorie per il contenimento dei consumi energetici senza che siano stati "sentiti i ministri interessati" - come invece e' richiesto dall'art. 4, comma sesto, L. n. 10 del 1991 - e' sindacabile dal giudice amministrativo quale vizio di legittimita' del relativo atto, ma non configura una lesione o menomazione delle competenze costituzionalmente garantite alle regioni o alle province autonome, necessaria per potersi esperire il rimedio del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita', sotto il detto profilo, del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1991). - v. massima precedente (e, ivi, richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art. 0
legge 30/11/1988
n. 386
art. 0
legge 21/04/1983
n. 127
art. 0