Sentenza 245/1992 (ECLI:IT:COST:1992:245)
Massima numero 18497
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
SENT. 245/92 D. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - ADOZIONE, DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE AD ESSA SPETTANTI (E GIA' ESERCITATE CON PRECEDENTE LEGGE PROVINCIALE) - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO (TRATTANDOSI DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZE PROPRIE DELLO STATO).
SENT. 245/92 D. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (P.E.N.) - ATTUAZIONE - ADOZIONE, DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI NORME TRANSITORIE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - RICORSO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ASSERITA INVASIONE DI COMPETENZE AD ESSA SPETTANTI (E GIA' ESERCITATE CON PRECEDENTE LEGGE PROVINCIALE) - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO (TRATTANDOSI DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZE PROPRIE DELLO STATO).
Testo
La L. prov. 5 maggio 1987 n. 11 non contiene norme sulla determinazione delle zone climatiche e sull'orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici, sicche' la Provincia di Bolzano non puo' vantare di aver gia' esercitato proprie funzioni in materia, ne' d'altronde ha indicato il parametro costituzionale o statutario attributivo alle Province autonome di competenze legislative in ordine al funzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui disciplina e' invece riservata all'autorita' centrale, per le implicazioni che comporta nel settore dell'approvvigionamento energetico e per le caratteristiche tecniche che la connotano, tali da essere necessariamente valutate in un quadro di uniformita'. Pertanto, con l'impugnato decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1991, lo Stato non ha invaso o menomato competenze costituzionalmente garantite alle province autonome, avendo viceversa esercitato competenze proprie dell'ambito delle funzioni di cui e' titolare. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il suddetto decreto ministeriale).
La L. prov. 5 maggio 1987 n. 11 non contiene norme sulla determinazione delle zone climatiche e sull'orario di funzionamento degli impianti di riscaldamento degli edifici, sicche' la Provincia di Bolzano non puo' vantare di aver gia' esercitato proprie funzioni in materia, ne' d'altronde ha indicato il parametro costituzionale o statutario attributivo alle Province autonome di competenze legislative in ordine al funzionamento degli impianti di riscaldamento, la cui disciplina e' invece riservata all'autorita' centrale, per le implicazioni che comporta nel settore dell'approvvigionamento energetico e per le caratteristiche tecniche che la connotano, tali da essere necessariamente valutate in un quadro di uniformita'. Pertanto, con l'impugnato decreto del Ministro dell'industria 7 ottobre 1991, lo Stato non ha invaso o menomato competenze costituzionalmente garantite alle province autonome, avendo viceversa esercitato competenze proprie dell'ambito delle funzioni di cui e' titolare. (Inammissibilita' del ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano avverso il suddetto decreto ministeriale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1977
n. 235
art. 0
legge 30/11/1988
n. 386
art. 0
legge 21/04/1983
n. 127
art. 0