Sentenza 185/2021 (ECLI:IT:COST:2021:185)
Massima numero 44244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
10/06/2021; Decisione del
10/06/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Titolo
Gioco e scommesse - In genere - Misure di contrasto alla ludopatia - Obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza da gioco d'azzardo - Inosservanza da parte del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi - Sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro - Denunciata violazione del diritto, previsto da norme europee (nella specie: CDFUE), di proprietà e diritto d'impresa - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. n. 109001).
Gioco e scommesse - In genere - Misure di contrasto alla ludopatia - Obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza da gioco d'azzardo - Inosservanza da parte del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi - Sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro - Denunciata violazione del diritto, previsto da norme europee (nella specie: CDFUE), di proprietà e diritto d'impresa - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. n. 109001).
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trapani in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16 e 17 CDFUE - dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il giudice a quo non ha adempiuto l'onere motivazionale imposto affinché la CDFUE possa essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, in quanto non dà conto della riconducibilità della fattispecie regolata dalla legislazione interna all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. (Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Trapani in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16 e 17 CDFUE - dell'art. 7, comma 6, secondo periodo, del d.l. n. 158 del 2012, come conv. Il giudice a quo non ha adempiuto l'onere motivazionale imposto affinché la CDFUE possa essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, in quanto non dà conto della riconducibilità della fattispecie regolata dalla legislazione interna all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea ai sensi dell'art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. (Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 - mass. 43626).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
13/09/2012
n. 158
art. 7
co. 6
legge
08/11/2012
n. 189
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 16
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 17