Sentenza 246/1992 (ECLI:IT:COST:1992:246)
Massima numero 18510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
SENT. 246/92 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE - TERMINE DECENNALE PER PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISIONE DELLO STESSO A PENA DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE, TRATTANDOSI DI NORMA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/92 B. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE - TERMINE DECENNALE PER PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISIONE DELLO STESSO A PENA DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI - ASSERITA INCOSTITUZIONALITA' DELLA RETROATTIVITA' DELLA NORMA, IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE, TRATTANDOSI DI NORMA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) secondo la quale il termine di dieci anni stabilito dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (e successive modifiche) per proporre azione giudiziaria in materia di pensioni previdenziali, deve ritenersi posto a pena di decadenza, alla decadenza conseguendo l'estinzione del diritto ai ratei pregressi della pensione, ha natura di norma interpretativa (ved. massima A) la cui ratio sta nella volonta' del legislatore di dare all'art. 47 citato una portata diversa da quella attribuitagli - superando i contrasti delineatisi nella precedente giurisprudenza - dalle Sezioni unite della Cassazione, col riconoscere al termine stesso un carattere non sostanziale ma solo procedimentale. Pertanto la retroattivita' della norma in questione, in quanto conseguenza del suo carattere di norma interpretativa, non da' luogo a contrasto con il principio di razionalita', ne' con l'esigenza di tutela dei diritti previdenziali. Come la Corte ha riconosciuto, infatti, la conformita' a Costituzione delle leggi interpretative si riflette anche sull'elemento, ad esse connaturale, della retroattivita'. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo suindicato, agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166). - Sulla retroattivita' delle leggi interpretative: S. nn. 123/1988 e 118/1957.
La disposizione dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) secondo la quale il termine di dieci anni stabilito dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (e successive modifiche) per proporre azione giudiziaria in materia di pensioni previdenziali, deve ritenersi posto a pena di decadenza, alla decadenza conseguendo l'estinzione del diritto ai ratei pregressi della pensione, ha natura di norma interpretativa (ved. massima A) la cui ratio sta nella volonta' del legislatore di dare all'art. 47 citato una portata diversa da quella attribuitagli - superando i contrasti delineatisi nella precedente giurisprudenza - dalle Sezioni unite della Cassazione, col riconoscere al termine stesso un carattere non sostanziale ma solo procedimentale. Pertanto la retroattivita' della norma in questione, in quanto conseguenza del suo carattere di norma interpretativa, non da' luogo a contrasto con il principio di razionalita', ne' con l'esigenza di tutela dei diritti previdenziali. Come la Corte ha riconosciuto, infatti, la conformita' a Costituzione delle leggi interpretative si riflette anche sull'elemento, ad esse connaturale, della retroattivita'. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo suindicato, agli art. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166). - Sulla retroattivita' delle leggi interpretative: S. nn. 123/1988 e 118/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte