Sentenza 246/1992 (ECLI:IT:COST:1992:246)
Massima numero 18514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
SENT. 246/92 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE - TERMINE DECENNALE PER PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISIONE DELLO STESSO A PENA DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI DENUNCIATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE L'ESTINZIONE COLPISSE ANCHE IL DIRITTO ALLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 246/92 C. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE - TERMINE DECENNALE PER PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISIONE DELLO STESSO A PENA DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI DENUNCIATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE L'ESTINZIONE COLPISSE ANCHE IL DIRITTO ALLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le conseguenze della decadenza sancita, riguardo alle controversie in materia di pensioni previdenziali (con interpretazione autentica - v. massima B - dell'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639), dall'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991), in caso di mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel previsto termine di dieci anni, consistono, oltre che nell'inammissibilita' dell'eventuale domanda giudiziale, nell'estinzione 'in praeteritum', dei soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali. Vanno percio' respinte le censure di incostituzionalita' formulate in base all'erroneo convincimento che l'estinzione coinvolgesse lo stesso diritto alla pensione che, come tale, resta invece imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo su indicato, agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
Le conseguenze della decadenza sancita, riguardo alle controversie in materia di pensioni previdenziali (con interpretazione autentica - v. massima B - dell'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639), dall'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991), in caso di mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel previsto termine di dieci anni, consistono, oltre che nell'inammissibilita' dell'eventuale domanda giudiziale, nell'estinzione 'in praeteritum', dei soli ratei pregressi delle prestazioni previdenziali. Vanno percio' respinte le censure di incostituzionalita' formulate in base all'erroneo convincimento che l'estinzione coinvolgesse lo stesso diritto alla pensione che, come tale, resta invece imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza. (Non fondatezza, in riferimento, sotto il profilo su indicato, agli artt. 3 e 38 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma primo, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte