Sentenza 246/1992 (ECLI:IT:COST:1992:246)
Massima numero 18515
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
SENT. 246/92 D. LEGGI INTERPRETATIVE - CONNATURALE RETROATTIVITA' - POTERE DEL LEGISLATORE DI DISCIPLINARLA APPONENDOVI LIMITI - CONDIZIONI.
SENT. 246/92 D. LEGGI INTERPRETATIVE - CONNATURALE RETROATTIVITA' - POTERE DEL LEGISLATORE DI DISCIPLINARLA APPONENDOVI LIMITI - CONDIZIONI.
Testo
Il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative ed e' da connettere alla circostanza che la legge interpretata costituisce il nucleo centrale della fattispecie che essa realizza insieme con la legge interpretativa, ponendosi come elemento costitutivo della stessa, con decorrenza, quindi, dal momento del suo venire in essere. Nella disciplina di tale retroattivita' il legislatore - salvo che si tratti di norme penali incriminatrici - ha tuttavia un'ampia discrezionalita', purche' non violi il principio di ragionevolezza o altri principi costituzionalmente garantiti: onde, come appartiene, nei limiti suddetti, al legislatore il potere di emanare norme retroattive, parimenti esso puo' limitare tale retroattivita' anche rispetto a norme che, per essere interpretative, hanno connaturale efficacia retroattiva. - Cfr. S. nn. 155/1990 e 822/1988.
Il carattere retroattivo costituisce elemento connaturale alle leggi interpretative ed e' da connettere alla circostanza che la legge interpretata costituisce il nucleo centrale della fattispecie che essa realizza insieme con la legge interpretativa, ponendosi come elemento costitutivo della stessa, con decorrenza, quindi, dal momento del suo venire in essere. Nella disciplina di tale retroattivita' il legislatore - salvo che si tratti di norme penali incriminatrici - ha tuttavia un'ampia discrezionalita', purche' non violi il principio di ragionevolezza o altri principi costituzionalmente garantiti: onde, come appartiene, nei limiti suddetti, al legislatore il potere di emanare norme retroattive, parimenti esso puo' limitare tale retroattivita' anche rispetto a norme che, per essere interpretative, hanno connaturale efficacia retroattiva. - Cfr. S. nn. 155/1990 e 822/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte