Sentenza 246/1992 (ECLI:IT:COST:1992:246)
Massima numero 18516
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18509  18510  18514  18515


Titolo
SENT. 246/92 E. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - CONTROVERSIE - TERMINE DECENNALE PER PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA - PREVISIONE DELLO STESSO, CON NORMA INTERPRETATIVA, A PENA DI DECADENZA, CON CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO AI RATEI PREGRESSI - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA AI GIUDIZI GIA' IN CORSO ALLA DATA DELLA SUA EMANAZIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E TUTELA DEI DIRITTI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE - ESERCIZIO LEGITTIMO DEL POTERE DEL LEGISLATORE DI PORRE LIMITI ALLA RETROATTIVITA' DELLE LEGGI INTERPRETATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I limiti della discrezionalita' del legislatore nella disciplina della retroattivita' delle leggi interpretative (v. massima D) appaiono rispettati dal disposto dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge n. 103 del 1991 (convertito in legge n. 166 del 1991) in virtu' del quale le disposizioni del primo comma dello stesso articolo, le quali, con interpretazione autentica dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, stabiliscono che il termine decennale da questo previsto, riguardo alle controversie per pensioni previdenziali, per proporre l'azione giudiziaria, deve ritenersi posto a pena di decadenza, con conseguente estinzione del diritto ai ratei pregressi delle suddette prestazioni, non si applicano ai processi che alla data del decreto-legge fossero gia' in corso. In tal modo, infatti, si e' voluto ragionevolmente garantire le posizioni di coloro che avevano gia' proposto domanda in giudizio, fondandola sulla diversa interpretazione (ved. massima B) data alla norma dalle Sezioni unite della Cassazione. Non sussiste dunque la denunciata violazione dei principi di razionalita' e di tutela dei diritti previdenziali, ne' sotto il profilo della mancata estensione del trattamento piu' favorevole anche a chi non aveva ancora esperito il giudizio-secondo quanto sostenuto da alcuni dei giudici "a quibus" - ne' sotto il profilo - prospettato invece da altri - della mancata estensione decadenziale anche alle domande giudiziali gia' proposte. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte