Sentenza 248/1992 (ECLI:IT:COST:1992:248)
Massima numero 18337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 248/92. PROCESSO PENALE - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ESTENSIONE DELL'ISTITUTO ANCHE ALLE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' NELLA REGOLAMENTAZIONE DI SITUAZIONI OMOGENEE - MANCANZA DI GARANZIE PROCESSUALI SOLO A DANNO DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 248/92. PROCESSO PENALE - RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE - ESTENSIONE DELL'ISTITUTO ANCHE ALLE SENTENZE DI NON LUOGO A PROCEDERE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' NELLA REGOLAMENTAZIONE DI SITUAZIONI OMOGENEE - MANCANZA DI GARANZIE PROCESSUALI SOLO A DANNO DELLO STATO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che estende l'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, dall'ipotesi di sentenze di proscioglimento passate in giudicato, anche a quelle di non luogo a procedere divenute inoppugnabili, non lede il principio di eguaglianza, in quanto la sentenza di non luogo a procedere ha formule terminative tipicizzate in gran parte coincidenti con quelle della sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilita' di ciascuna ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma dell'art. 314 cod.proc.pen. non da' luogo ad alcun problema applicativo. Viceversa la mancata estensione del diritto alla riparazione avrebbe determinato una irragionevole disparita' di trattamento in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia stato poi rinviato a giudizio. Ne' e' di ostacolo che la sentenza di non luogo a procedere sia soggetta a revoca, perche' questa non costituisce un ordinario mezzo d'impugnazione, ma presuppone il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova, nel qual caso, se il procedimento per la riparazione e' ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma sia stata gia' erogata, si potra' procedere alla ripetizione dell'indebito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost., ritenuto non violato quest'ultimo per gli stessi motivi di cui al primo parametro.)
La norma che estende l'ambito della riparazione per ingiusta detenzione, dall'ipotesi di sentenze di proscioglimento passate in giudicato, anche a quelle di non luogo a procedere divenute inoppugnabili, non lede il principio di eguaglianza, in quanto la sentenza di non luogo a procedere ha formule terminative tipicizzate in gran parte coincidenti con quelle della sentenza di proscioglimento, per cui la riconducibilita' di ciascuna ipotesi alla disciplina di cui al primo ovvero al secondo comma dell'art. 314 cod.proc.pen. non da' luogo ad alcun problema applicativo. Viceversa la mancata estensione del diritto alla riparazione avrebbe determinato una irragionevole disparita' di trattamento in danno di chi, pur avendo subito una detenzione ingiusta, non sia stato poi rinviato a giudizio. Ne' e' di ostacolo che la sentenza di non luogo a procedere sia soggetta a revoca, perche' questa non costituisce un ordinario mezzo d'impugnazione, ma presuppone il sopravvenire o la scoperta di nuove fonti di prova, nel qual caso, se il procedimento per la riparazione e' ancora in corso, lo stesso deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale, mentre, qualora la somma sia stata gia' erogata, si potra' procedere alla ripetizione dell'indebito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, ultimo comma, Cost., ritenuto non violato quest'ultimo per gli stessi motivi di cui al primo parametro.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte