Sentenza 249/1992 (ECLI:IT:COST:1992:249)
Massima numero 18401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 249/92. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI MISSIONE - MANCATA PREVISIONE DEL PAGAMENTO DI DETTA INDENNITA' ANCHE PER IL PERIODO ECCEDENTE I PRIMI DUECENTOQUARANTA GIORNI - INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO DEL DIPENDENTE COSTRETTO A SVOLGERE IL PROPRIO SERVIZIO FUORI DALL'ABITUALE SEDE CON MAGGIORI ONERI ECONOMICI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ED ADEGUATA - ESCLUSIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA TRANSITORIA DELL'ISTITUTO DELLA MISSIONE - POSSIBILITA', PER IL DIPENDENTE UTILIZZATO FUORI SEDE OLTRE I LIMITI DI LEGGE, DI OTTENERE GIUSTIZIA NELLE COMPETENTI SEDI DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La limitazione - inderogabile secondo la giurisprudenza amministrativa - del trattamento di missione, corrisposto ai pubblici dipendenti in servizio presso altra sede, ai primi duecentoquaranta giorni, trova giustificazione nella natura stessa dell'istituto della missione, consistente essenzialmente in un incarico di servizio temporaneo che l'impiegato e' chiamato a svolgere per esigenze organizzative di carattere transitorio. Cosicche', dove l'impiego del dipendente fuori della sede di servizio venga disposto in via definitiva, si deve ritenere trattarsi d'un vero e proprio trasferimento, con la conseguenza che allo stesso dipendente non competera' il trattamento economico di missione, ma una vera e propria indennita' di trasferimento e di prima sistemazione. La richiesta di tutela del pubblico dipendente che lamenti una sua utilizzazione oltre i limiti massimi di legge in una sede di lavoro in localita' diversa da quella ordinaria, deve essere dunque soddisfatta - come anche affermano i T.A.R. e il Consiglio di Stato - con le prescritte forme e nelle competenti sedi della giurisdizione amministrativa, non certo attraverso un uso improprio - come quello prospettato nel caso dal giudice 'a quo' - del giudizio di costituzionalita' delle leggi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte