Ordinanza 250/1992 (ECLI:IT:COST:1992:250)
Massima numero 18381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18382  18383  18385


Titolo
ORD. 250/92 A. AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTERE PIANTE DI OLIVO - INOTTEMPERANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - MISURA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE PIANTE ABBATTUTE STABILITO DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE DA PARTE DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO PERIFERICO - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA - ESCLUSIONE - NON RIFERIBILITA' DEL SUDDETTO PRINCIPIO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato, il principio della riserva assoluta di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., non e' riferibile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno, si' che sotto tale profilo non e' censurabile l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475, il quale prevede per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo una sanzione pecuniaria (di natura amministrativa) il cui importo, pari al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate in piena attivita', sarebbe rimesso alle determinazioni di un organo periferico dello Stato (recte della Regione) svincolato da qualsivoglia criterio prefissato. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475). - Sulla non applicabilita' del principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. alle sanzioni amministrative v. S. n. 447/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte