Ordinanza 250/1992 (ECLI:IT:COST:1992:250)
Massima numero 18382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/05/1992; Decisione del
20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Titolo
ORD. 250/92 B. AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTERE PIANTE DI OLIVO - INOTTEMPERANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - MISURA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE PIANTE ABBATTUTE STABILITO DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE DA PARTE DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO PERIFERICO - ASSERITO CONTRASTO, OVE SI RICONOSCA ALLA SANZIONE PREVISTA NATURA RISARCITORIA, CON LA RISERVA DI LEGGE RIGUARDO ALLA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 250/92 B. AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTERE PIANTE DI OLIVO - INOTTEMPERANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - MISURA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE PIANTE ABBATTUTE STABILITO DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - CONSEGUENTE INDIVIDUAZIONE DELLA SANZIONE DA PARTE DI UN ORGANO AMMINISTRATIVO PERIFERICO - ASSERITO CONTRASTO, OVE SI RICONOSCA ALLA SANZIONE PREVISTA NATURA RISARCITORIA, CON LA RISERVA DI LEGGE RIGUARDO ALLA IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, affinche' sia rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., e' sufficiente che la prestazione abbia "base" in una legge che stabilisca criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalita' lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione, e che la legge stessa determini direttamente l'oggetto della prestazione. Tali requisiti, applicabili anche alle sanzioni amministrative, ricorrono nel caso di specie, dal momento che l'impugnato art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475, nello stabilire la sanzione amministrativa per l'elusione del divieto di abbattimento delle piante d'olivo, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo e quindi ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato in modo da modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475). - S. nn. 4/1957, 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 34/1986, 167/1986, 290/1987 e 127/1988.
Come gia' affermato relativamente alle prestazioni obbligatorie "autoritariamente" imposte, affinche' sia rispettato il principio della riserva di legge relativa di cui all'art. 23 Cost., e' sufficiente che la prestazione abbia "base" in una legge che stabilisca criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalita' lasciati alla pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione, e che la legge stessa determini direttamente l'oggetto della prestazione. Tali requisiti, applicabili anche alle sanzioni amministrative, ricorrono nel caso di specie, dal momento che l'impugnato art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475, nello stabilire la sanzione amministrativa per l'elusione del divieto di abbattimento delle piante d'olivo, indica gli elementi necessari e sufficienti proprio per evitare arbitrii dell'amministrazione, facendo riferimento, quale base di calcolo della sanzione, al valore delle piante di olivo e quindi ad un dato non arbitrario ma ricavabile dalle leggi di mercato in modo da modulare l'entita' della sanzione al disvalore economico connesso all'infrazione. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 23 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945 n. 475). - S. nn. 4/1957, 65/1962, 56/1972, 67/1973, 29/1979, 257/1982, 34/1986, 167/1986, 290/1987 e 127/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte