Ordinanza 146/1970 (ECLI:IT:COST:1970:146)
Massima numero 5221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
02/07/1970; Decisione del
02/07/1970
Deposito del 16/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5220
Titolo
ORD. 146/70 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - OPERAZIONI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI E DI PRIMA ANALISI - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 146/70 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI - OPERAZIONI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI E DI PRIMA ANALISI - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Poiche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, per quanto riguarda le operazioni di prelievo e di prima analisi per la repressione delle frodi alimentari e' stata, con la sentenza n. 149 del 1969, dichiarata non fondata e non sono state addotte ne' sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da quella della precedente sentenza, va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata nei confronti della medesima disposizione, nella parte suddetta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Agrigento, con ord. 15 gennaio 1970 (nn. 108 e 109 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo, con ord. 29 gennaio 1970 (n. 111 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970).
Poiche' la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (contenente la "disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande") modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, per quanto riguarda le operazioni di prelievo e di prima analisi per la repressione delle frodi alimentari e' stata, con la sentenza n. 149 del 1969, dichiarata non fondata e non sono state addotte ne' sussistono ragioni che possano indurre ad una conclusione diversa da quella della precedente sentenza, va dichiarata manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sollevata nei confronti della medesima disposizione, nella parte suddetta, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Agrigento, con ord. 15 gennaio 1970 (nn. 108 e 109 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970) e dalla Corte di appello di Palermo, con ord. 29 gennaio 1970 (n. 111 del reg. ord. 1970, G.U. n. 102 del 22 aprile 1970).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte