Ordinanza 250/1992 (ECLI:IT:COST:1992:250)
Massima numero 18383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18381  18382  18385


Titolo
ORD. 250/92 C. AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTERE PIANTE DI OLIVO - INOTTEMPERANZA - SANZIONE AMMINISTRATIVA - MISURA - CRITERI DI DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AL VALORE DELLE PIANTE ABBATTUTE STABILITO DALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER ESSERE L'ENTITA' DELLA PENA PECUNIARIA DETERMINATA IN UN CIRCOSCRITTO AMBITO TERRITORIALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il fatto che l'entita' della pena pecuniaria per l'illegittimo abbattimento delle piante d'olivo, venga ad essere determinata in un circoscritto ambito territoriale, essendo commisurata al valore delle piante abbattute stabilito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, trova razionale giustificazione proprio in relazione al diverso valore economico dell'albero d'olivo e della sua produzione nelle varie zone del Paese. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte