Ordinanza 186/2021 (ECLI:IT:COST:2021:186)
Massima numero 44181
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  08/07/2021;  Decisione del  08/07/2021
Deposito del 23/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Legge - Procedimento legislativo - Proposte di emendamenti, d'iniziativa del senatore Lannutti - Declaratorie di inammissibilità e/o improponibilità pronunciate dalla V Commissione permanente (Bilancio) e dal Presidente del Senato - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti nei confronti del Senato della Repubblica e della V Commissione permanente (Bilancio) del Senato - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti ai parlamentari (in particolare: del potere di emendamento) - Mancata dimostrazione della manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione della manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti, nei confronti del Senato della Repubblica e della V Commissione permanente (Bilancio) del Senato, per violazione degli artt. 97 e 100 del Regolamento del Senato e degli artt. 67, 71 e 72 Cost., in riferimento alle declaratorie di inammissibilità e di improponibilità di quattro emendamenti, di contenuto sostanzialmente identico, presentati dal medesimo senatore in sede di conversione di quattro decreti-legge. Il conflitto, nei termini in cui è stato prospettato, non attinge al livello del conflitto tra poteri dello Stato, perché le argomentazioni addotte nel ricorso attengono esclusivamente alla violazione di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare inerenti alla presentazione e discussione degli emendamenti, senza che sia dimostrata una manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali invocate. (Precedenti citati: ordinanze n. 66 del 2021, n. 366 del 2008 e n. 90 del 1996).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, a ciascuna Camera è riconosciuta e riservata la potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione; entro questi limite, infatti, le vicende e i rapporti attinenti alla disciplina del procedimento legislativo ineriscono alle funzioni primarie delle Camere e rientrano, per ciò stesso, nella sfera di autonomia che a queste compete. (Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014 e n. 78 del 1984; ordinanza n. 149 del 2016).

Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, un complesso di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone in quanto componente dell'assemblea, sicché nell'esercizio delle stesse egli esprime una volontà in sé definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Tali prerogative si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). (Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019).

Non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, ma solo quelle inerenti a vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari. Ciò comporta che sui singoli parlamentari incombe l'onere di allegazione e deduzione della violazione di una propria attribuzione, da individuare puntualmente, parallelamente agli atti o comportamenti asseritamente lesivi, e fondata sulle norme della Costituzione, mentre resta riservato alle assemblee parlamentari il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle sole norme e delle prassi regolamentari. (Precedenti citati: sentenza n. 9 del 1959; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

   n.   art.   co. 

   n.   art.   co. 

   n.   art.   co. 

   n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 71

Costituzione  art. 72

Altri parametri e norme interposte

Regolamento Senato    n.   art. 97  

Regolamento Senato    n.   art. 100