Ordinanza 250/1992 (ECLI:IT:COST:1992:250)
Massima numero 18385
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/05/1992;  Decisione del  20/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 10/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18381  18382  18383


Titolo
ORD. 250/92 D. AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA - DIVIETO DI ABBATTERE PIANTE DI OLIVO - INOSSERVANZA - PREVISIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA FISSA COMMISURATA AL VALORE DELLE PIANTE ABBATTUTE - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE, CHIAMATO AD OPERARE UNA RIDUZIONE DELLA PENA, DI MOTIVARE IL SUO PROVVEDIMENTO ESSENDO IL MECCANISMO SANZIONATORIO RIGIDAMENTE ANCORATO AL VALORE DELLE PIANTE - CONSEGUENTE DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dall'art. 111 Cost. non e' in contrasto la previsione, per l'illegittimo abbattimento di piante d'olivo, di una pena pecuniaria pari, in ogni caso, al decuplo del valore delle piante. Il giudice puo' infatti valutare, usando gli strumenti offerti dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la congruenza della "base" di determinazione della sanzione, ovverosia del valore del bene oggetto di tutela, senza che cio' rappresenti un limite alla sua funzione e d'altra parte l'obbligo di motivazione sancito dal precetto costituzionale sussiste ovviamente nell'ambito che la legge, che prevede l'illecito e la sanzione, riserva alle valutazioni e all'apprezzamento del giudice. Ne' in contrario puo' essere invocato l'art. 11 della citata legge n. 689 del 1981, che consente al giudice di graduare la sanzione secondo i criteri ivi indicati, essendo tale previsione ovviamente dettata soltanto per le sanzioni amministrative fissate tra un limite minimo e un limite massimo. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del dlgs. lgt. 27 luglio 1945, n. 475). - Sulla compatibilita' con il principio di legalita' della previsione di pene pecuniarie fisse, con riferimento a fattispecie penali: S. nn. 15/1962, 67/1963, 167/1971 e 50/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte