Sentenza 46/1963 (ECLI:IT:COST:1963:46)
Massima numero 1769
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
04/04/1963; Decisione del
04/04/1963
Deposito del 09/04/1963; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/63 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - AMMASSI - LEGITTIMITA' CONDIZIONATA ALLA LORO ISTITUZIONE PER UN TEMPO DEFINITO, A PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ED A SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - ESCLUSIONE - AMMASSO OBBLIGATORIO - COSTITUISCE STRUMENTO IDONEO A REALIZZARE I LIMITI, I PROGRAMMI E I CONTROLLI CONSENTITI DALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE ANCHE IN CASI DIVERSI - CODICE CIVILE, ART. 2617 - AMMASSO DI PRODOTTI AGRICOLI - GESTIONE COLLETTIVA A MEZZO DI CONSORZI OBBLIGATORI - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 46/63 C. INDUSTRIA E COMMERCIO - AMMASSI - LEGITTIMITA' CONDIZIONATA ALLA LORO ISTITUZIONE PER UN TEMPO DEFINITO, A PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA' ED A SPECIFICHE FINALITA' PUBBLICHE - ESCLUSIONE - AMMASSO OBBLIGATORIO - COSTITUISCE STRUMENTO IDONEO A REALIZZARE I LIMITI, I PROGRAMMI E I CONTROLLI CONSENTITI DALL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE ANCHE IN CASI DIVERSI - CODICE CIVILE, ART. 2617 - AMMASSO DI PRODOTTI AGRICOLI - GESTIONE COLLETTIVA A MEZZO DI CONSORZI OBBLIGATORI - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 gia' citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' puo' essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.
Si deve ritenere che il sistema dell'ammasso obbligatorio possa avere giustificazione anche quale strumento idoneo a realizzare i limiti, i programmi e i controlli consentiti dalle norme contenute nell'art. 41 della Costituzione. Anche su questo punto la Corte ha avuto occasione di manifestare il proprio pensiero, e nella sentenza n. 5 del 1962 gia' citata e nell'altra n. 54 del 5 giugno 1962. Ne' puo' essere considerata in contrasto con l'art. 41 della Costituzione la norma, contenuta nell'art. 2617 del Codice civile, la quale stabilisce che, quando la legge prescriva l'ammasso di prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi deve essere fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali: alla condizione, s'intende, che queste leggi speciali non violino, nel dettare la disciplina dei consorzi e degli ammassi, norme della Costituzione. Ne consegue che occorre dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale del ricordato art. 2617 del Codice civile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte