Sentenza 254/1992 (ECLI:IT:COST:1992:254)
Massima numero 18419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/05/1992;  Decisione del  18/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18417  18418  18420  18421


Titolo
SENT. 254/92 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - IMPUTATI IN PROCEDIMENTO CONNESSO NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE O SI E' PROCEDUTO SEPARATAMENTE O IMPUTATI DI REATO PROBATORIAMENTE COLLEGATO A QUELLO PER CUI SI PROCEDE, CHE, BENCHE' COMPARSI, SI AVVALGANO DELLA FACOLTA' DI NON RISPONDERE - LETTURA E UTILIZZAZIONE COME PROVE DELLE LORO PRECEDENTI DICHIARAZIONI - PRECLUSIONE IN BASE ALLA INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA, PREVALENTE IN GIURISPRUDENZA, DEL SILENZIO DEL CODICE.

Testo
Il silenzio dell'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. circa i poteri del giudice nel caso in cui le persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., ossia gli imputati in un procedimento connesso, nei confronti dei quali si procede o si e' proceduto separatamente, e gli imputati di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, anche se presenti al dibattimento, si avvalgano della facolta' di non rispondere, va inteso nel senso che sia precluso al giudice di disporre, in detta ipotesi, la lettura delle dichiarazioni degli stessi precedentemente rese. Al riguardo - nonostante il contrario avviso dell'Avvocatura dello Stato - e' decisivo il rilievo che tale interpretazione "restrittiva", oltre ad essere accolta dai giudici 'a quibus', risulta confermata non solo da vari altri giudici di merito, ma anche, soprattutto, da recenti pronunzie della Corte di cassazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte