Sentenza 254/1992 (ECLI:IT:COST:1992:254)
Massima numero 18420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Titolo
SENT. 254/92 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - OMESSA PREVISIONE DELLA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI GIA' RESE AL P.M. O AL G.I.P. NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO O SI PROCEDE SEPARATAMENTE O IMPUTATE DI REATO PROBATORIAMENTE COLLEGATO A QUELLO PER CUI SI PROCEDE, QUANDO, COMPARSE, SI RIFIUTINO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - CONSEGUENTE INUTILIZZABILITA' DI TALI ELEMENTI DI PROVA AI FINI DELLA DECISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO, DELLE QUALI, IN CASO DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SI PUO' INVECE DARE LETTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
SENT. 254/92 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - OMESSA PREVISIONE DELLA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI GIA' RESE AL P.M. O AL G.I.P. NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA PERSONE IMPUTATE IN PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO O SI PROCEDE SEPARATAMENTE O IMPUTATE DI REATO PROBATORIAMENTE COLLEGATO A QUELLO PER CUI SI PROCEDE, QUANDO, COMPARSE, SI RIFIUTINO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - CONSEGUENTE INUTILIZZABILITA' DI TALI ELEMENTI DI PROVA AI FINI DELLA DECISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA PREVISTA PER LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO, DELLE QUALI, IN CASO DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME, SI PUO' INVECE DARE LETTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Testo
E' in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza che mentre, nell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., il giudice puo' disporre, a richiesta di parte (v. massima A) nel dibattimento, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dell'imputato non solo se questi e' contumace o e' assente, ma anche "se si rifiuta di sottoporsi all'esame", nello stesso art. 513, al secondo comma, non si consenta di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle "persone indicate nell'art. 210" (persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede) qualora queste, comparse, si avvalgano della facolta' di non rispondere. E' fuori di dubbio, infatti, l'intenzione del legislatore di attribuire anche alle dichiarazioni di tali persone il rango di "prove", sia pure soggette a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.). In particolare, poi, e' palesemente irragionevole che per effetto della norma in questione le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un processo connesso o collegato, siano o no leggibili in dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, e cio' tanto piu' in quanto la separazione dei procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, se non da eventi del tutto casuali. Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili dedotti - l'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, quando queste si avvalgano della facolta' di non rispondere.
E' in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza che mentre, nell'art. 513, primo comma, cod. proc. pen., il giudice puo' disporre, a richiesta di parte (v. massima A) nel dibattimento, la lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dell'imputato non solo se questi e' contumace o e' assente, ma anche "se si rifiuta di sottoporsi all'esame", nello stesso art. 513, al secondo comma, non si consenta di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese, al pubblico ministero o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, dalle "persone indicate nell'art. 210" (persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, nei confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente, ovvero imputate di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede) qualora queste, comparse, si avvalgano della facolta' di non rispondere. E' fuori di dubbio, infatti, l'intenzione del legislatore di attribuire anche alle dichiarazioni di tali persone il rango di "prove", sia pure soggette a particolari criteri di valutazione (art. 192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen.). In particolare, poi, e' palesemente irragionevole che per effetto della norma in questione le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalle persone imputate in un processo connesso o collegato, siano o no leggibili in dibattimento e utilizzabili ai fini della decisione a seconda che nei loro confronti si proceda in un unico processo cumulativo ovvero separatamente, e cio' tanto piu' in quanto la separazione dei procedimenti discende, nella gran parte dei casi, da scelte o valutazioni contingenti di natura strettamente processuale, se non da eventi del tutto casuali. Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili dedotti - l'art. 513, secondo comma, cod. proc. pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, quando queste si avvalgano della facolta' di non rispondere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
co. 1
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 76