Ordinanza 171/1970 (ECLI:IT:COST:1970:171)
Massima numero 5256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del
12/11/1970; Decisione del
12/11/1970
Deposito del 18/11/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 171/70. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 171/70. FALLIMENTO - RIMEDI A TUTELA DEL DEBITORE - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 15 - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DEL TRIBUNALE DI DISPORRE LA COMPARIZIONE DELL'IMPRENDITORE IN CAMERA DI CONSIGLIO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del Tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte