Sentenza 254/1992 (ECLI:IT:COST:1992:254)
Massima numero 18421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
18/05/1992; Decisione del
18/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Titolo
SENT. 254/92 E.PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - OMESSA PREVISIONE DELLA LETTURA IN DIBATTIMENTO E DELLA UTILIZZABILITA' AI FINI DELLA DECISIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE AL P.M. O G.I.P. NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA IMPUTATI IN PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO O SI PROCEDE SEPARATAMENTE, O DI REATO PROBATORIAMENTE COLLEGATO A QUELLO PER CUI SI PROCEDE, QUANDO, PUR ESSENDO COMPARSI, SI RIFIUTINO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - PROSPETTATA RICONDUCIBILITA' DI TALE NORMATIVA A DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DA PARTE DI QUESTA DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - ESTRANEITA' DELLA LEGGE DI DELEGA ALLA QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 254/92 E.PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - OMESSA PREVISIONE DELLA LETTURA IN DIBATTIMENTO E DELLA UTILIZZABILITA' AI FINI DELLA DECISIONE DELLE DICHIARAZIONI RESE AL P.M. O G.I.P. NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI DA IMPUTATI IN PROCEDIMENTO CONNESSO PER IL QUALE SI E' PROCEDUTO O SI PROCEDE SEPARATAMENTE, O DI REATO PROBATORIAMENTE COLLEGATO A QUELLO PER CUI SI PROCEDE, QUANDO, PUR ESSENDO COMPARSI, SI RIFIUTINO DI SOTTOPORSI ALL'ESAME - PROSPETTATA RICONDUCIBILITA' DI TALE NORMATIVA A DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DA PARTE DI QUESTA DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA, OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - ESTRANEITA' DELLA LEGGE DI DELEGA ALLA QUESTIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Nel prescrivere "una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione" l'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987, ha lasciato un'ampia sfera di discrezionalita' al legislatore delegato. D'altra parte - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - non puo' in alcun modo essere ricondotta a tale direttiva la disparita' di trattamento - riconosciuta irragionevole - introdotta nel secondo comma dell'art. 513 cod, proc. pen. (v. massima D) riguardo alla leggibilita' in dibattimento e alla utilizzabilita' ai fini della decisione, in caso di rifiuto di sottoporsi all'esame, delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati nello stesso processo, per i quali la lettura e' ammessa e dagli imputati in procedimento connesso nei confronti dei quali si e' proceduto o si procede separatamente, o di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, per i quali la lettura delle precedenti dichiarazioni e' invece preclusa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.).
Nel prescrivere "una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione" l'art. 2, n. 76, della legge di delega n. 81 del 1987, ha lasciato un'ampia sfera di discrezionalita' al legislatore delegato. D'altra parte - contro quanto prospettato dal giudice 'a quo' - non puo' in alcun modo essere ricondotta a tale direttiva la disparita' di trattamento - riconosciuta irragionevole - introdotta nel secondo comma dell'art. 513 cod, proc. pen. (v. massima D) riguardo alla leggibilita' in dibattimento e alla utilizzabilita' ai fini della decisione, in caso di rifiuto di sottoporsi all'esame, delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati nello stesso processo, per i quali la lettura e' ammessa e dagli imputati in procedimento connesso nei confronti dei quali si e' proceduto o si procede separatamente, o di un reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede, per i quali la lettura delle precedenti dichiarazioni e' invece preclusa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte