Sentenza 255/1992 (ECLI:IT:COST:1992:255)
Massima numero 18535
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/05/1992;  Decisione del  18/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18533  18534  18536


Titolo
SENT. 255/92 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - DIVIETO PER IL GIUDICE DI VALUTARE, PER L'ACCERTAMENTO DEI FATTI, LE DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE DAI TESTIMONI NON NEL CORSO DI PERQUISIZIONI NE' SUL LUOGO E NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO E CONTENUTE NEL FASCICOLO DEL P.M., SE UTILIZZATE PER LE CONTESTAZIONI - PRECLUSIONE ALLA RICERCA DELLA VERITA' - CONTRADDIZIONE CON ALTRE NORME DELLO STESSO CODICE E CON IL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Il divieto previsto dai commi terzo e quarto dell'art. 500 c.p.p., per cui al giudice del dibattimento non e' concesso di valutare, al fine dell'accertamento dei fatti, le dichiarazioni precedentemente rese dai testimoni e contenute nel fascicolo del pubblico ministero, se utilizzate per le contestazioni, e' privo di giustificazione poiche' pone in essere un'irragionevole preclusione alla ricerca della verita' (v. massima A) che puo' giocare sia a vantaggio che a danno dell'imputato, ostacolando l'attuale, pressante esigenza di difesa della societa' dalla crescente criminalita'. Peraltro, la norma e' in contraddizione con altre disposizioni dello stesso codice (cfr. artt. 503, quinto comma, 512 e 513, primo e secondo comma), con le eccezioni poste dal quarto comma dello stesso art. 500 in favore delle dichiarazioni assunte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto (acquisibili al fascicolo del dibattimento, se usate per le contestazioni), e con la stessa previsione dell'incidente probatorio (art. 392, primo comma, lett. b) per le dichiarazioni di testimoni, nei casi in cui e' prevedibile che questi possano essere esposti ad intimidazioni o a corruzione, affinche' non depongano o depongano il falso. Ma il divieto in questione e' irragionevole anche sotto il profilo del contrasto, in cui esso pure si pone, con il principio del libero convincimento (v. massima B). Pertanto - assorbiti gli ulteriori profili di illegittimita' costituzionale prospettati dal giudice remittente - va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 500, comma terzo, c.p.p. e del quarto comma della stessa norma, nella parte in cui non prevede l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo e secondo, delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del P.M..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte