Sentenza 255/1992 (ECLI:IT:COST:1992:255)
Massima numero 18536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/05/1992;  Decisione del  18/05/1992
Deposito del 03/06/1992; Pubblicazione in G. U. 04/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18533  18534  18535


Titolo
SENT. 255/92 D. PROCESSO PENALE - LEGGE DELEGA - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE DAL TESTIMONE (E CONTENUTE NEL FASCICOLO DEL P.M.) ASSUNTE DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA O DAL P.M., NON NEL CORSO DI PERQUISIZIONI, NE' SUL LUOGO E NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO - ALLEGAZIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La declaratoria di illegittimita' costituzionale del terzo comma e quella parziale del quarto comma dell'art. 500 c.p.p. (v. massime B e D), comporta, come conseguenza ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale anche dell'art. 2, dir. 76, l. 16 febbraio 1987, n. 81, nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27