Sentenza 256/1992 (ECLI:IT:COST:1992:256)
Massima numero 18547
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
01/06/1992; Decisione del
01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Titolo
SENT. 256/92 B. SANITA' PUBBLICA - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - CORRESPONSIONE A CARICO DI ARTIGIANI, ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, LORO RISPETTIVI FAMILIARI COADIUTORI, E LIBERI PROFESSIONISTI - FISSAZIONE DI UN TETTO MINIMO DI REDDITO PRESUNTO IN RELAZIONE AL QUALE DETERMINARE LA MISURA DEL CONTRIBUTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 256/92 B. SANITA' PUBBLICA - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - CORRESPONSIONE A CARICO DI ARTIGIANI, ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, LORO RISPETTIVI FAMILIARI COADIUTORI, E LIBERI PROFESSIONISTI - FISSAZIONE DI UN TETTO MINIMO DI REDDITO PRESUNTO IN RELAZIONE AL QUALE DETERMINARE LA MISURA DEL CONTRIBUTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Non puo' essere imposto un tetto minimo di reddito presunto, ai fini della corresponsione del contributo sociale di malattia, comunque dovuto dai lavoratori autonomi, senza con cio' arrecare lesione al principio di eguaglianza, essendo la norma fondata su di una situazione che puo' rilevarsi, all'esame concreto, anche fittizia e non corrispondente alla reale situazione del soggetto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea (artigiani, esercenti attivita' commerciali, loro rispettivi familiari coadiutori e liberi professionisti) non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile. - Per analoga decisione, v. S. n. 431/1987.
Non puo' essere imposto un tetto minimo di reddito presunto, ai fini della corresponsione del contributo sociale di malattia, comunque dovuto dai lavoratori autonomi, senza con cio' arrecare lesione al principio di eguaglianza, essendo la norma fondata su di una situazione che puo' rilevarsi, all'esame concreto, anche fittizia e non corrispondente alla reale situazione del soggetto. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, quattordicesimo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nella parte in cui, nella determinazione del contributo dovuto dai soggetti ivi contemplati al primo alinea (artigiani, esercenti attivita' commerciali, loro rispettivi familiari coadiutori e liberi professionisti) non consente prova contraria di un minore effettivo imponibile. - Per analoga decisione, v. S. n. 431/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte