Sentenza 256/1992 (ECLI:IT:COST:1992:256)
Massima numero 18548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18546  18547


Titolo
SENT. 256/92 C. SANITA' PUBBLICA - CONTRIBUTI SOCIALI DI MALATTIA - CORRESPONSIONE A CARICO DI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI E RISPETTIVI CONCEDENTI, NONCHE' PER CIASCUN COMPONENTE DEI RISPETTIVI NUCLEI FAMILIARI - FISSAZIONE DI UN TETTO MINIMO DI REDDITO PRESUNTO IN RELAZIONE AL QUALE DETERMINARE LA MISURA DEL CONTRIBUTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, l. 29 dicembre 1990, n. 407, in relazione ai soggetti indicati al primo alinea (v. massima B), comporta, per effetto dell'art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dello stesso art. 5, quattordicesimo comma, nella parte in cui, per gli altri soggetti ivi contemplati (coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nonche' per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari) non consente, nella determinazione del contributo dovuto, prova contraria di un effettivo minore imponibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27