Sentenza 257/1992 (ECLI:IT:COST:1992:257)
Massima numero 18498
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 257/92. PENSIONI - PENSIONI PREVIDENZIALI - TITOLARE DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' EROGATA DALLA GESTIONE SPECIALE COMMERCIANTI E DI PENSIONE DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - DIVIETO DI INTEGRAZIONE AL MINIMO - INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
La titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo e' consentita, per consolidata giurisprudenza della Corte, sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, successivamente al quale opera il diverso principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato: ne discende che viola l'art. 3 della Costituzione, e va pertanto dichiarato illegittimo, risolvendosi in un'ingiustificata discriminazione rispetto alle numerose fattispecie di cumulo riconosciute attraverso le precedenti pronunce di illegittimita' costituzionale, l'art. 19, secondo comma, della l. 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. - Sulla titolarita' di piu' pensioni integrate al minimo, v. S. nn. 164/1992, 114/1992, 182/1990, 504/1989, 184/1988, 1086/1988, 102/1982. - Sul principio dell'integrabilita' di un'unica pensione, con cristallizzazione del trattamento non integrato, v. S. n. 418/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte