Sentenza 258/1992 (ECLI:IT:COST:1992:258)
Massima numero 18549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18550  18551


Titolo
SENT. 258/92 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI SUBORDINATE A LIMITI DI REDDITO DELL'ASSICURATO - COMPUTO DEL REDDITO - CRITERIO - RIFERIMENTO AI MEZZI ECONOMICI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI NEL PERIODO CONSIDERATO.

Testo
In ogni caso in cui la legge subordini l'intervento della tutela previdenziale a un limite di reddito, tale limite va inteso - giusta il concetto dell'art. 38, comma secondo, Cost. - nel senso di condizione effettiva, di concreta, attuale disponibilita' di mezzi economici, mentre e' irrilevante che una somma percepita nell'anno considerato si riferisca, anziche' allo stesso anno, ad anni precedenti, cioe' che si tratti di un arretrato soggetto a tassazione separata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte