Sentenza 258/1992 (ECLI:IT:COST:1992:258)
Massima numero 18551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
01/06/1992; Decisione del
01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Titolo
SENT. 258/92 C. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI INVALIDITA' - CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE - LIMITE MASSIMO DI REDDITO DELL'ASSICURATO - DETERMINAZIONE, A TAL FINE, DEL REDDITO ANNUALE LORDO - ADOZIONE DEL CD. CRITERIO DI CASSA ANZICHE' DEL CD. CRITERIO DI COMPETENZA - COMPUTABILITA' DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI HA RICEVUTO TEMPESTIVAMENTE I MEDESIMI EMOLUMENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 258/92 C. PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI INVALIDITA' - CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE - LIMITE MASSIMO DI REDDITO DELL'ASSICURATO - DETERMINAZIONE, A TAL FINE, DEL REDDITO ANNUALE LORDO - ADOZIONE DEL CD. CRITERIO DI CASSA ANZICHE' DEL CD. CRITERIO DI COMPETENZA - COMPUTABILITA' DEGLI EMOLUMENTI RELATIVI AD ANNI ANTERIORI A QUELLO DI RIFERIMENTO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI HA RICEVUTO TEMPESTIVAMENTE I MEDESIMI EMOLUMENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza ai fini del computo del limite di reddito cui la legge subordina l'erogazione di prestazioni previdenziali intese a sostegno del reddito stesso, si pone solo per gli assicurati che percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, sicche' - ai fini del diritto alla pensione di invalidita' - la situazione di costoro non e' confrontabile alla stregua del principio di eguaglianza, con quella degli assicurati che hanno ricevuto tempestivamente il pagamento degli emolumenti nel periodo di competenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 10, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638).
L'alternativa tra criterio di cassa e criterio di competenza ai fini del computo del limite di reddito cui la legge subordina l'erogazione di prestazioni previdenziali intese a sostegno del reddito stesso, si pone solo per gli assicurati che percepiscono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, sicche' - ai fini del diritto alla pensione di invalidita' - la situazione di costoro non e' confrontabile alla stregua del principio di eguaglianza, con quella degli assicurati che hanno ricevuto tempestivamente il pagamento degli emolumenti nel periodo di competenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 10, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n.1272, come modificato dall'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella L. 11 novembre 1983, n. 638).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte