Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio in via principale - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad adiuvandum spiegato dalle società Sibat Tomarchio srl e dalla Sibeg srl nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Siciliana avverso l'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019. Le società intervenienti non sono titolari della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione.
Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, n. 3 del 2021 e allegata ordinanza, n. 134 del 2020, n. 56 del 2020 e allegata ordinanza; ordinanza n. 213 del 2019).