Sentenza 22/2025 (ECLI:IT:COST:2025:22)
Massima numero 46691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  12/02/2025;  Decisione del  12/02/2025
Deposito del 06/03/2025; Pubblicazione in G. U. 12/03/2025
Massime associate alla pronuncia:  46689  46690  46692


Titolo
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni – Definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio – Inconferenza del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).

Testo

È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, integralmente sostitutivo dell’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la sanatoria di interventi edilizi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato. Il riscontro della potestà legislativa primaria nella materia urbanistica e la riconducibilità della disposizione impugnata a tale titolo competenziale rendono inconferente e, pertanto inammissibile la censura di violazione dei principi fondamentali nella materia «governo del territorio», che attiene al diverso ambito della potestà legislativa concorrente. (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46256).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  10/01/2022  n. 1  art. 4  co. 10

legge della Provincia autonoma di Bolzano  10/07/2018  n. 9  art. 94  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte