Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato (c.d. abusi edilizi sopravvenuti) – Sanatoria – Condizioni – Definizione dell’impossibilità di ripristino, commisurazione e riduzione della sanzione – Ricorso del Governo – Lamentata violazione dei principi fondamentali nella materia di competenza concorrente del governo del territorio – Inconferenza del parametro – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090010).
È dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dell’art. 4, comma 10, della legge prov. Bolzano n. 1 del 2022, integralmente sostitutivo dell’art. 94 della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, che disciplina la sanatoria di interventi edilizi eseguiti in base a un titolo abilitativo poi annullato. Il riscontro della potestà legislativa primaria nella materia urbanistica e la riconducibilità della disposizione impugnata a tale titolo competenziale rendono inconferente e, pertanto inammissibile la censura di violazione dei principi fondamentali nella materia «governo del territorio», che attiene al diverso ambito della potestà legislativa concorrente. (Precedente: S. 142/2024 - mass. 46256).