Sentenza 259/1992 (ECLI:IT:COST:1992:259)
Massima numero 18477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18476


Titolo
SENT. 259/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTRIBUTI ALLA CASSA INGEGNERI ED ARCHITETTI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE, SENZA POSSIBILITA' DI RECUPERARE I CONTRIBUTI VERSATI, ANCHE NEI CONFRONTI DEI LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PENSIONI PURCHE' ISCRITTI AD ALTRA FORMA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA, NONCHE' DI QUELLI CHE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA', GODONO DI ALTRA PENSIONE - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASO DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo di contribuzione previsto dall'art. 20, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, anche a carico degli ingegneri ed architetti liberi professionisti che siano titolari di altre pensioni (purche' gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) nonche' di quelli che, per raggiunti limiti di eta', godono di altra pensione di vecchiaia, non puo' essere considerato irragionevole, dal momento che la stessa legge lo impone ai liberi professionisti titolari della pensione erogata dalla Cassa ingegneri ed architetti; ne' deve essere considerato "sine causa" e senza corrispettivo - per la sua ritenuta non recuperabilita' - poiche' a norma dell'art. 6, l. 11 ottobre 1990, n. 290, applicabile anche ai titolari di pensione erogata da altro istituto previdenziale, non solo e' possibile utilizzare il periodo assicurativo successivamente mantenuto presso la Cassa per chiedere un supplemento di pensione, ma anche ottenere la liquidazione di un supplemento mediante ricongiunzione presso l'ente erogatore, sebbene non sia piu' in atto una pensione assicurativa presso tale ente. Neppure infine puo' sostenersi che l'obbligo di iscrizione e contribuzione in questione sia illegittimo in quanto incompatibile con un preteso carattere "mutualistico" del sistema di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, giacche' tale argomento si basa su una distinzione (tra sistemi "mutualistici" e sistemi "solidaristici") priva di effettiva validita' (ved. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, quinto comma, l. 3 gennaio 1981, n. 6, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Su altra questione riguardante la Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegnieri e architetti: S. n. 108/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte