Sentenza 260/1992 (ECLI:IT:COST:1992:260)
Massima numero 18402
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 260/92. PROCESSO PENALE - ARRESTO IN FLAGRANZA - RITENUTA OBBLIGATORIETA' PER IL PORTO DI ARMI GIOCATTOLO PRIVE DI TAPPO ROSSO (IN QUANTO EQUIPARATO AL PORTO ILLEGALE DI ARMI DA SPARO) - DENUNCIATO EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE - QUESTIONE PROSPETTATA IN BASE A NON CONDIVISIBILE INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA.

Testo
Secondo il diritto vivente formatosi per effetto della soluzione adottata dalle Sezioni unite della Cassazione (sent. 23 marzo 1992, n. 3394) il porto d'arma giocattolo priva di tappo rosso in luogo pubblico o aperto al pubblico non costituisce reato. Cade quindi la censura di incostituzionalita' formulata nei confronti dell'art. 380, secondo comma, lett. g), cod. proc. pen. in relazione all'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sul presupposto - che l'interpretazione fornita dal giudice cui e' demandata la funzione nomofilattica elimina - che per il porto di una pluralita' di armi giocatolo prive di tappo rosso incorporato nella canna, in quanto equiparato al porto illegale in luogo pubblico o aperto al pubblico di piu' armi da sparo, fosse obbligatorio l'arresto in flagranza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lett. g, cod. proc. pen., in relazione all'art. 5, ult. comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Riguardo alla valutazione della pericolosita' delle armi giocattolo: S. nn. 171/1986 e 285/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte