Sentenza 261/1992 (ECLI:IT:COST:1992:261)
Massima numero 18404
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 08/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18403


Titolo
SENT. 261/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PREVISTA INCOMPATIBILITA' PER IL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO - VIOLAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGA DENUNCIATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE IN QUESTA L'INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO SIA PREVISTA SOLO RISPETTO AL DIBATTIMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'emissione del decreto di giudizio immediato non suppone soltanto la superfluita' dell'udienza preliminare (come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo'), ma ha anche come presupposto l'evidenza della prova (art. 453 c.p.p.), il che comporta un giudizio di verosimile attribuibilita' del fatto all'imputato suscettibile di influire, pregiudicandola, sulla decisione di merito. E poiche' col giudizio abbreviato si perviene ad una decisione di merito omologa a quella conclusiva del dibattimento, la incompatibilita' conseguentemente prevista, nei confronti del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, in relazione al secondo, nell'art. 2, n. 67, della legge di delega, non puo' non ritenersi prevista nella medesima direttiva (v. massima A) anche in relazione al primo. Il legislatore delegato, pertanto, col sancire a sua volta, nell'art. 34, secondo comma, del codice - attraverso l'impiego della locuzione "giudizio" in senso comprensivo, giusta il suo tenore letterale e come gia' riconosciuto dalla Corte, del giudizio abbreviato - l'incompatibilita', rispetto a questo, del giudice che ha emesso il decreto di giudizio immediato, lungi dal violare la delega conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 2, n. 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Sulla interpretazione della locuzione "giudizio" come comprensiva del giudizio abbreviato: S. n. 401/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dirett. 67