Sentenza 263/1992 (ECLI:IT:COST:1992:263)
Massima numero 18597
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
01/06/1992; Decisione del
01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Titolo
SENT. 263/92 B. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - ATTIVAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' PROGRAMMATORIA REGIONALE - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI INDICAZIONI ORIENTATIVE) - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
SENT. 263/92 B. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - ATTIVAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - RIPARTIZIONE PROPORZIONALE DEGLI INTERVENTI DA ATTUARE - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA POTESTA' PROGRAMMATORIA REGIONALE - ESCLUSIONE (TRATTANDOSI DI INDICAZIONI ORIENTATIVE) - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.
Testo
L'indicazione, negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 settembre 1991, di rapporti di proporzionalita' tra le diverse forme di attivazione del servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS, e' finalizzata ad improntare il servizio nella sua dimensione globale per l'intero territorio nazionale, mentre - nei confronti delle Regioni e della loro potesta' programmatoria - ha carattere orientativo (v. art. 4, d.P.R. cit.), nel senso che le indirizza a tener conto di un tendenziale assetto complessivo del servizio, senza privarle affatto dello spazio di disciplina necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al suddetto d.P.R., indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).
L'indicazione, negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 14 settembre 1991, di rapporti di proporzionalita' tra le diverse forme di attivazione del servizio di assistenza domiciliare ai malati di AIDS, e' finalizzata ad improntare il servizio nella sua dimensione globale per l'intero territorio nazionale, mentre - nei confronti delle Regioni e della loro potesta' programmatoria - ha carattere orientativo (v. art. 4, d.P.R. cit.), nel senso che le indirizza a tener conto di un tendenziale assetto complessivo del servizio, senza privarle affatto dello spazio di disciplina necessario ad adeguare le possibili soluzioni concrete alle esigenze locali. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui al suddetto d.P.R., indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/1990
n. 135
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 14/09/1991
n. 0
art. 4