Sentenza 263/1992 (ECLI:IT:COST:1992:263)
Massima numero 18598
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18596  18597


Titolo
SENT. 263/92 C. SANITA' PUBBLICA - TRATTAMENTO DOMICILIARE DEI MALATI DI AIDS - ATTIVAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI - ATTO STATALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - DESTINAZIONE DI QUOTE DEL TRATTAMENTO DOMICILIARE AL CONVENZIONAMENTO CON ISTITUZIONI DI VOLONTARIATO - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - RITENUTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE - ESCLUSIONE, IN BASE AD INTERPRETAZIONE ADEGUATA ALLA LEGGE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE IN CONTESTAZIONE.

Testo
Il riferimento - da parte dell'art. 1, lett. b, d.P.R. 14 settembre 1991 - a convenzioni con istituzioni di volontariato per il trattamento domiciliare dei malati di AIDS non puo' essere interpretato se non come previsione di apporti collaborativi e integrativi, ma non alternativi, rispetto all'impegno del personale ospedaliero, dovendo escludersi l'istituzione di una quota di interventi riservata al volontariato, in quanto cio' comporterebbe - rispetto alla L. n. 135/1990 - innovazioni rilevanti, incidenti sui livelli di assistenza e di terapia di malati assai gravi, e comunque tale da comportare violazione del principio di legalita' sostanziale. (Spettanza allo Stato del potere di disporre, con il d.P.R. cit., di indicazioni orientative per la ripartizione dei posti disponibili per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS da attuarsi in correlazione al disposto dell'art. 1, L. n. 135 del 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  05/06/1990  n. 135  art. 1    co. 2