Sentenza 264/1992 (ECLI:IT:COST:1992:264)
Massima numero 18434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 264/92. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI NON ABITATIVE - DIRITTO ALL'INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO PER CESSATA LOCAZIONE - LOCAZIONI DI IMMOBILI INTERNI A CLINICHE O A CASE DI CURA IN GENERE - MANCATA APPLICAZIONE AD ESSE DELLA DISPOSIZIONE CHE, PER LE LOCAZIONI DI IMMOBILI COMPLEMENTARI A STAZIONI FERROVIARIE, PORTI, AEROPORTI, AREE DI SERVIZIO, ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI,ESCLUDE IL DIRITTO ALL'INDENNITA' - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' - CARATTERE DEROGATORIO DELLA NORMA DI CUI SI CHIEDE L'ESTENSIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE DI EMETTERE UNA PRONUNCIA ADDITIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione dell'indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale per cessata locazione nel caso si tratti di immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi o villaggi turistici, trova giustificazione nel fatto che in tali ipotesi l'avviamento non e' frutto dell'attivita' del conduttore, bensi' un riflesso della peculiare collocazione del locale rispetto ad altri immobili, nei quali esso e' compreso o ai quali esso e' legato da un vincolo di stabile accessorieta'. Percio', dato il carattere derogatorio, rispetto alla regola che sancisce il diritto all'indennita' di avviamento, della norma in questione, la mancata previsione, nella stessa, della esclusione di tale diritto anche nei casi di cessazione dei rapporti locativi relativi ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere, essendo frutto di valutazione discrezionale, non arbitraria, del legislatore, non e' sindacabile dalla Corte. E poiche' la soluzione indicata dal giudice a quo non e' quindi configurabile come una estensione logicamente necessitata ed implicita nella potenzialita' interpretativa del contesto normativo, non si puo' far luogo alla pronuncia della richiesta sentenza additiva. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., dell'art. 35, legge 27 luglio 1978, n. 392). - Per l'affermazione di analoghi principi in materia di limiti di ammissibilita' delle sentenze additive: S. n. 440/1991. - Sulla funzione dell'indennita' per perdita dell'avviamento commerciale: O. nn. 519/1989 e 481/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte