Sentenza 265/1992 (ECLI:IT:COST:1992:265)
Massima numero 18486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
01/06/1992; Decisione del
01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18485
Titolo
SENT. 265/92 B. PENSIONI - PENSIONI E.N.AS.A.R.CO. - BASE DI COMPUTO - APPLICABILITA' DI MECCANISMI DI INDICIZZAZIONE CONFORMI AI CRITERI ADOTTATI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI (L. N. 297 DEL 1982) - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA ALLA PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA AL RIGUARDO DI DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - PROSPETTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE "A QUO", IN RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA, DI DUE POSSIBILI SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 265/92 B. PENSIONI - PENSIONI E.N.AS.A.R.CO. - BASE DI COMPUTO - APPLICABILITA' DI MECCANISMI DI INDICIZZAZIONE CONFORMI AI CRITERI ADOTTATI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI (L. N. 297 DEL 1982) - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA GARANZIA ALLA PROPORZIONALITA' E ADEGUATEZZA DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI - SUSSISTENZA AL RIGUARDO DI DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - PROSPETTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE "A QUO", IN RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA, DI DUE POSSIBILI SOLUZIONI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base del computo delle pensioni liquidate dall'E.N.AS.A.R.CO. ad agenti e rappresentanti di commercio. Peraltro, la prospettazione, da parte del giudice "a quo", nel denunciare la non prevista operativita' di tali meccanismi, di due possibili criteri di valutazione (uno dei quali dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalita' del giudice delle controversie e quindi variare a seconda delle fattispecie) senza scegliere tra di essi, non consente alla Corte (v. massima A) di pronunciare la richiesta sentenza additiva. Rileva comunque che per legge (art. 8, legge 2 febbraio 1973, n. 12, e art. 8, decreto ministeriale 20 febbraio 1974, contenente il relativo regolamento di esecuzione) dalla data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria a quella del raggiungimento dell'eta' pensionabile e del conseguimento del diritto a pensione, all'interessato e' concessa la possibilita' di compensare anche gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo, mediante il versamento di contributi volontari. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.)
Rientra nella discrezionalita' del legislatore la determinazione del possibile e necessario sistema di indicizzazione della base del computo delle pensioni liquidate dall'E.N.AS.A.R.CO. ad agenti e rappresentanti di commercio. Peraltro, la prospettazione, da parte del giudice "a quo", nel denunciare la non prevista operativita' di tali meccanismi, di due possibili criteri di valutazione (uno dei quali dovrebbe addirittura essere affidato alla discrezionalita' del giudice delle controversie e quindi variare a seconda delle fattispecie) senza scegliere tra di essi, non consente alla Corte (v. massima A) di pronunciare la richiesta sentenza additiva. Rileva comunque che per legge (art. 8, legge 2 febbraio 1973, n. 12, e art. 8, decreto ministeriale 20 febbraio 1974, contenente il relativo regolamento di esecuzione) dalla data della maturazione del periodo di contribuzione obbligatoria a quella del raggiungimento dell'eta' pensionabile e del conseguimento del diritto a pensione, all'interessato e' concessa la possibilita' di compensare anche gli effetti della svalutazione monetaria intervenuta nel frattempo, mediante il versamento di contributi volontari. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte