Sentenza 266/1992 (ECLI:IT:COST:1992:266)
Massima numero 18553
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18552


Titolo
SENT. 266/92 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - IMPUTATI, IN UNICO PROCESSO, PER CONCORSO NEL MEDESIMO REATO - APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA CON IL P.M. DA UNO SOLO DI ESSI - LAMENTATA PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PRONUNCIARE LA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA ALL'ESITO DEL DIBATTIMENTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - FACOLTA' DEL GIUDICE, QUANDO L'APPLICAZIONE DELLA PENA RISULTI AMMISSIBILE, DI DISPORRE IMMEDIATAMENTE LA SEPARAZIONE - CONSEGUENTE SUPERAMENTO DELLA FORMULATA CENSURA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'applicazione della pena concordata con il pubblico ministero da uno solo degli imputati di concorso nel medesimo reato costituisce un procedimento speciale congegnato come pattuizione tra imputato richiedente e parte pubblica, in ordine al quale e' bensi' previsto un controllo giurisdizionale, che non include pero' la valutazione delle posizioni dei coimputati. Pertanto in tale ipotesi - non riconducibile alla disciplina generale della separazione dei processi di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. pen. - la scissione dei procedimenti (ved. massima A) deve ritenersi conseguenza necessaria dell'ammissione del rito. Inoltre, poiche' l'art. 448 cod. proc. pen. impone di pronunciare "immediatamente", non appena "ne ricorrono le condizioni", la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., e' anche da escludere che per poter pronunciare tale sentenza, si debba procedere al dibattimento ed attendere l'esito dello stesso, risultando quindi superata la censura di incostituzionalita' avanzata dal giudice a quo - sull'errato presupposto della non separabilita' dei procedimenti nell'ipotesi in questione - per la mancata previsione della possibilita' di pronunciare l'applicazione della pena nei confronti del coimputato che l'ha chiesta - restando i relativi procedimenti riuniti - all'esito del dibattimento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 444 e 448 cod. proc. pen., in parte qua). - cfr. S. nn. 313/1990 e 251/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte