Sentenza 267/1992 (ECLI:IT:COST:1992:267)
Massima numero 18428
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
01/06/1992; Decisione del
01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 267/92. REATO IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERATE DAL DATORE DI LAVORO - TERMINE DI GRAZIA PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO ED ESTINGUERE IL REATO - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DECORSO DI TALE TERMINE DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE IN MODO CHE ANCHE IL FALLITO, IN QUEL PERIODO IMPOSSIBILITATO A VERSARE LE RITENUTE, POSSA BENEFICIARNE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE IMPLICANTE, SOTTO IL PRIMO PROFILO, SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE, E FORMULATA, SOTTO IL SECONDO, CON RICHIAMO A NORMA COSTITUZIONALE INAPPLICABILE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 267/92. REATO IN GENERE - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OPERATE DAL DATORE DI LAVORO - TERMINE DI GRAZIA PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO ED ESTINGUERE IL REATO - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DEL DECORSO DI TALE TERMINE DURANTE LA PROCEDURA FALLIMENTARE IN MODO CHE ANCHE IL FALLITO, IN QUEL PERIODO IMPOSSIBILITATO A VERSARE LE RITENUTE, POSSA BENEFICIARNE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE - QUESTIONE IMPLICANTE, SOTTO IL PRIMO PROFILO, SCELTE DISCREZIONALI RISERVATE AL LEGISLATORE, E FORMULATA, SOTTO IL SECONDO, CON RICHIAMO A NORMA COSTITUZIONALE INAPPLICABILE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sotto tutti i profili prospettati non e' dato alla Corte di pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della mancata previsione, in relazione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, della sospensione - in caso di intervenuto fallimento - del decorso del termine di grazia (dalla norma impugnata concesso per effettuare il versamento ed estinguere il reato) nel periodo (dalla sentenza dichiarativa fino alla conclusione della procedura fallimentare o all'approvazione dei piani di riparto dell'attivo) in cui il fallito, non avendo la disponibilita' dei propri averi, e' impossibilitato a pagare. Sotto il profilo svolto in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, infatti, la questione attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore, atteso che, essendo ipotizzabile - come gia' affermato in analoga fattispecie - un nuovo assetto della disciplina stessa della procedura fallimentare riguardo alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento, la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si presenta come l'unica costituzionalmente obbligata ma soltanto come una delle possibili, mentre, riguardo all'altro profilo - invocato in riferimento al principio della personalita' della responsabilita' penale - e' decisivo che nella fattispecie la condotta penalmente rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato e' ancora in 'bonis'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.). - Sull'analoga questione sorta in relazione alla "nuova disciplina sanzionatoria" in materia di emissione di assegni: S. n. 32/1992, O. nn. 172/1992 e 240/1992.
Sotto tutti i profili prospettati non e' dato alla Corte di pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale della mancata previsione, in relazione al reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro, della sospensione - in caso di intervenuto fallimento - del decorso del termine di grazia (dalla norma impugnata concesso per effettuare il versamento ed estinguere il reato) nel periodo (dalla sentenza dichiarativa fino alla conclusione della procedura fallimentare o all'approvazione dei piani di riparto dell'attivo) in cui il fallito, non avendo la disponibilita' dei propri averi, e' impossibilitato a pagare. Sotto il profilo svolto in riferimento ai principi di eguaglianza e diritto di difesa, infatti, la questione attiene all'area delle scelte discrezionali del legislatore, atteso che, essendo ipotizzabile - come gia' affermato in analoga fattispecie - un nuovo assetto della disciplina stessa della procedura fallimentare riguardo alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento, la soluzione in via additiva proposta dal giudice rimettente non si presenta come l'unica costituzionalmente obbligata ma soltanto come una delle possibili, mentre, riguardo all'altro profilo - invocato in riferimento al principio della personalita' della responsabilita' penale - e' decisivo che nella fattispecie la condotta penalmente rilevante risulta pienamente realizzata quando l'imputato e' ancora in 'bonis'. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.). - Sull'analoga questione sorta in relazione alla "nuova disciplina sanzionatoria" in materia di emissione di assegni: S. n. 32/1992, O. nn. 172/1992 e 240/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte