Ordinanza 268/1992 (ECLI:IT:COST:1992:268)
Massima numero 18429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  01/06/1992;  Decisione del  01/06/1992
Deposito del 10/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 268/92. RESPONSABILITA' CONTABILE E AMMINISTRATIVA - AZIONE DI RESPONSABILITA' - TERMINE DI PRESCRIZIONE - NON PREVISTA APPLICAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DELLE U.S.L., IN LUOGO DELLA ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE, DI QUELLA PIU' BREVE (CINQUE ANNI) STABILITA DALLA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI PER GLI AMMINISTRATORI E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Non e' rilevante nel giudizio di responsabilita' 'a quo', pendente innanzi alla Corte dei conti nei confronti di amministratori delle U.S.L., la questione di legittimita' costituzionale sollevata per la mancata estensione a questi ultimi della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilita', prevista per gli amministratori e il personale degli enti locali dall'art. 58, quarto comma, della legge sulle autonomie locali n. 142 del 1990. Anche ammesso infatti che il nuovo termine quinquennale sia applicabile a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge (13 giugno 1990) esso non potrebbe che calcolarsi da questa stessa data, sempreche' non rimanesse a decorrere un termine minore quale residua frazione del termine di prescrizione decennale previsto in precedenza dall'art. 19, ultimo comma, del T.U. n. 3 del 1957. Pertanto nel caso, anche alla stregua della nuova norma, l'azione di responsabilita', essendo stata promossa dal Procuratore generale con atti notificati tra il marzo e l'aprile del 1991, in relazione a fatti verificatisi tra il 27 giugno 1984 e il 27 giugno 1987, non potrebbe comunque ritenersi prescritta. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, e 19, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte