Ordinanza 270/1992 (ECLI:IT:COST:1992:270)
Massima numero 18405
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
03/06/1992; Decisione del
03/06/1992
Deposito del 12/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 270/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - SCADENZA DEI TERMINI STABILITI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RITENUTA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI ORDINARE, IN SEGUITO A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AL P.M., CON LE NECESSARIE INDICAZIONI, LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE FORMULATA SU ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 270/92. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - SCADENZA DEI TERMINI STABILITI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - RITENUTA CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI ORDINARE, IN SEGUITO A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, AL P.M., CON LE NECESSARIE INDICAZIONI, LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E OBBLIGO DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - QUESTIONE FORMULATA SU ERRONEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Come la Corte ha gia' affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha piu' modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attivita' di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo', viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.
Come la Corte ha gia' affermato, una volta formulate le richieste, la disciplina dei termini stabilita dagli artt. 405, 406 e 407 cod. proc. pen. per il compimento delle indagini preliminari non ha piu' modo di operare, risultando tale disciplina in funzione dell'attivita' di indagine compiuta d'iniziativa del pubblico ministero, e non potendo quindi interferire su quelle successivamente disposte dal giudice. Pertanto - contro quanto ritenuto nell'ordinanza di rimessione - il decorso dei termini di cui agli artt. 405, 406 e 407, non impedisce al giudice delle indagini preliminari presso la pretura circondariale di ordinare al pubblico ministero, con le necessarie indicazioni, la riapertura delle indagini prevista dall'art. 414, attraverso l'esercizio del potere di cui all'art. 554, secondo comma, quale risulta in seguito alla sentenza n. 445 del 1990, fissando il termine indispensabile per il loro compimento. Di conseguenza, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il 'petitum' perseguito dal giudice 'a quo', viene meno il presupposto del sollevato incidente. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 414 cod. proc. pen., 'in parte qua', sollevata in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 Cost.). - O. n. 436/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte