Ordinanza 271/1992 (ECLI:IT:COST:1992:271)
Massima numero 18435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  03/06/1992;  Decisione del  03/06/1992
Deposito del 12/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 271/92. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - CONDANNATI PER DELITTI DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO - POSSIBILITA' DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO SOLO IN PRESENZA DI ELEMENTI TALI DA ESCLUDERE ATTUALI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI CONDANNATI PER I QUALI LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO E' SUBORDINATA A CONDIZIONI DAL PUNTO DI VISTA PROBATORIO MENO ONEROSE, CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE SOLLEVATA SUL PRESUPPOSTO, SMENTITO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DI UNA EFFICACIA VINCOLANTE, PER LA DECISIONE DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA, DELL'INFORMATIVA DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Secondo una costante giurisprudenza della Cassazione riguardo alla disposizione dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per cui le istanze di riduzione di pena ai fini della liberazione anticipata presentate da condannati per delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e partecipazione ad associazione di stampo mafioso possono trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata", la verifica della esistenza di tali collegamenti e' di esclusiva ed inderogabile competenza della magistratura di sorveglianza, che puo' trarre al riguardo elementi di valutazione non soltanto dalla prevista informativa del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ma anche da altre fonti - tra cui e' da ricomprendere anche la condotta intramurale tenuta dal condannato - e quindi dissentire, con appropriata motivazione, dal parere, obbligatorio ma non vincolante, del comitato. Alla luce di tale interpretazione - univocamente confermata, del resto, dal disposto del secondo comma dello stesso art. 4-bis, in base al quale in ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni - viene meno la censura mossa alla norma suddetta sul presupposto che l'informativa del comitato provinciale sarebbe da sola sufficiente a consustanziare una pronuncia di reiezione dell'istanza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte