Sentenza 187/2021 (ECLI:IT:COST:2021:187)
Massima numero 44199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  20/09/2021;  Decisione del  20/09/2021
Deposito del 24/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Massime associate alla pronuncia:  44196  44197  44198  44200  44201


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione per tre cicli di programmazione - Previsione di mero parere da parte delle amministrazioni interessate - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione e lesione della competenza legislativa esclusiva della Regione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost - dell'art. 1, comma 309, lett. a), della legge n. 160 del 2019, che ha previsto che l'Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, sentite le amministrazioni interessate. Il legislatore statale, in attuazione di quanto disposto dall'art. 119, quinto comma, Cost., ha esercitato una propria competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; non risulta, pertanto, violato il principio di leale collaborazione dal momento che le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il citato Fondo.

Per costante giurisprudenza costituzionale, in caso di previsioni legislative riconducibili esclusivamente alla potestà legislativa statale, il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018 e n. 196 del 2015).

In relazione ad un intervento statale "speciale" ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. spetta al legislatore statale la scelta dello schema procedimentale ritenuto più adeguato a assicurare l'ottimale realizzazione degli obiettivi di volta in volta perseguiti nello stanziare i relativi fondi; la previsione di meccanismi collaborativi con le Regioni e gli enti locali interessati rimane una opzione che il legislatore statale - pur titolare di competenza legislativa esclusiva, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - può opportunamente considerare. (Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 189 del 2015).

Costituiscono "risorse aggiuntive" di cui all'art. 119, quinto comma, Cost., gli interventi di finanziamento statale - come quello del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) - che rispettino le seguenti condizioni: siano aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all'ente territoriale; si riferiscano alle finalità di perequazione e di garanzia o comunque a "scopi diversi" dal normale esercizio delle funzioni; siano indirizzati a determinati enti territoriali o categorie di enti territoriali e non alla loro generalità. (Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2015, n. 79 del 2014, n. 273 del 2013, n. 254 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 176 del 2012).

L'art. 119, quinto comma, Cost. assegna genericamente allo Stato il compito di soddisfare le esigenze di riequilibrio economico e sociale in esso indicate e di destinare allo scopo le necessarie risorse di carattere aggiuntivo e speciale. È invece l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. ad attribuire al solo legislatore statale il compito di disciplinare tali forme di finanziamento, nell'ambito delle competenze statali in materia di perequazione finanziaria. In definitiva, le due disposizioni costituzionali si integrano, componendo una chiara cornice di riferimento costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2017 e n. 16 del 2010).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2019  n. 160  art. 1  co. 309

decreto-legge  30/04/2019  n. 34  art. 44  co. 1

legge  28/06/2019  n. 58  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte