Ordinanza 272/1992 (ECLI:IT:COST:1992:272)
Massima numero 18439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
03/06/1992; Decisione del
03/06/1992
Deposito del 12/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
18438
Titolo
ORD. 272/92 B. SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA IN ORDINE AL VENIRE MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA - CONSEGUENTE LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI OPERARE UN CONTROLLO SULLA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUL QUALE SI SONO FONDATE LE CENSURE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 272/92 B. SICUREZZA PUBBLICA - GUARDIA GIURATA - RITENUTA MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA NOMINA A GUARDIA GIURATA IN ORDINE AL VENIRE MENO DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA - CONSEGUENTE LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI OPERARE UN CONTROLLO SULLA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO SUL QUALE SI SONO FONDATE LE CENSURE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Secondo un principio accolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata per il venir meno del requisito della buona condotta, deve essere motivato, per consentire al giudice amministrativo di verificarne la legittimita'. Cade quindi la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che tale obbligo non fosse invece previsto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 11, ult. comma, e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Secondo un principio accolto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, e riaffermato in generale dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il provvedimento di revoca della nomina a guardia giurata per il venir meno del requisito della buona condotta, deve essere motivato, per consentire al giudice amministrativo di verificarne la legittimita'. Cade quindi la censura di incostituzionalita' avanzata sul presupposto che tale obbligo non fosse invece previsto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 11, ult. comma, e 138 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte