Ordinanza 275/1992 (ECLI:IT:COST:1992:275)
Massima numero 18480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
03/06/1992; Decisione del
03/06/1992
Deposito del 12/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 275/92. MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - PERSONE PERICOLOSE MA NON INDIZIATE DI APPARTENERE AD ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO - POSSIBILITA' PER IL P.M. DI PROPORRE LA APPLICAZIONE DELLA MISURA ANCHE IN DIFETTO DELL'AVVISO ORALE COSI' COME STABILITO PER I SOGGETTI INDIZIATI DI APPARTENERE ALLA MAFIA - IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIFFERENZIATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 275/92. MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE - PERSONE PERICOLOSE MA NON INDIZIATE DI APPARTENERE AD ASSOCIAZIONI DI STAMPO MAFIOSO - POSSIBILITA' PER IL P.M. DI PROPORRE LA APPLICAZIONE DELLA MISURA ANCHE IN DIFETTO DELL'AVVISO ORALE COSI' COME STABILITO PER I SOGGETTI INDIZIATI DI APPARTENERE ALLA MAFIA - IRRAGIONEVOLE EQUIPARAZIONE DI SITUAZIONI DIFFERENZIATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La scelta, effettuata dal legislatore mediante il rinvio formale alle disposizioni della l. 31 maggio 1965, n. 575, operata dall'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, di affidare al pubblico ministero il potere di proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nei confronti delle persone socialmente pericolose anche se non indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, svincolando l'organo dai presupposti procedimentali stabiliti ove a proporre le predette misure sia il Questore titolare di funzioni esclusivamente amministrative, non e' irrazionale ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza proprio perche' le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in se' il differente modulo procedimentale, senza che al tal fine rilevino parametri di pericolosita' piu' o meno "presunta" che solo il giudice e' chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, l. 22 maggio 1975, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
La scelta, effettuata dal legislatore mediante il rinvio formale alle disposizioni della l. 31 maggio 1965, n. 575, operata dall'art. 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152, di affidare al pubblico ministero il potere di proporre le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nei confronti delle persone socialmente pericolose anche se non indiziate di appartenere ad associazioni mafiose, svincolando l'organo dai presupposti procedimentali stabiliti ove a proporre le predette misure sia il Questore titolare di funzioni esclusivamente amministrative, non e' irrazionale ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza proprio perche' le diverse caratteristiche degli organi proponenti giustificano in se' il differente modulo procedimentale, senza che al tal fine rilevino parametri di pericolosita' piu' o meno "presunta" che solo il giudice e' chiamato ad apprezzare in sede di delibazione della proposta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, primo comma, l. 22 maggio 1975, n. 152, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte