Ordinanza 276/1992 (ECLI:IT:COST:1992:276)
Massima numero 18407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  03/06/1992;  Decisione del  03/06/1992
Deposito del 12/06/1992; Pubblicazione in G. U. 17/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18406


Titolo
ORD. 276/92 B. PROCESSO PENALE - IMPUTATO DETENUTO AGLI ARRESTI DOMICILIARI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - MANCATA ESPLICITA PREVISIONE DEI MEZZI PER OTTEMPERARE AI RICHIESTI INCOMBENTI FORMALI - CONSEGUENTE RITENUTA POSSIBILE DECADENZA CON PERDITA DEI BENEFICI CONNESSI A TALE GIUDIZIO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI CON COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI DIFESA - QUESTIONE PROSPETTATA IN BASE A ERRATI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Come gia' posto in risalto dalla Corte in analoga fattispecie, a norma dell'art. 123, secondo comma, cod. proc. pen. la richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato formuli a norma dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen. deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la semplice traditio ad un ufficiale di polizia giudiziaria, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato "indirizzato" al pubblico ministero, quale autorita' destinataria della relativa consegna da effettuare con le modalita' previste dall'art. 44 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Qualora poi - come nella specie - la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato fosse stata depositata in cancelleria dal suo difensore, l'onere della notificazione ben puo' essere soddisfatto attraverso la semplice consegna di copia nella segreteria del pubblico ministero, contestualmente certificata dal pubblico ufficiale addetto, a norma dell'art. 153, primo comma, cod. proc. pen.. Deve dunque senz'altro escludersi - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - che il sistema delineato dal complesso delle su indicate disposizioni renda "impossibile all'imputato detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione). - Negli stessi termini: O. n. 59/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte