Sentenza 278/1992 (ECLI:IT:COST:1992:278)
Massima numero 18394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18395  18396


Titolo
SENT. 278/92 A. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - INDIVIDUAZIONE, NELL'AMBITO DI ESSI, DEL DIRITTO DI ABBANDONARE IL PROPRIO PAESE - CONSEGUENTE DIVIETO DI NORME CHE OSTACOLINO L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO (NELLA SPECIE, RICHIEDENDO IL SERVIZIO MILITARE AGLI EMIGRATI NON PIU' CITTADINI).

Testo
Tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. rientra anche quello di abbandonare il proprio Paese, il quale e' sancito, altresi', dall'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. Pertanto, una legislazione che ostacolasse l'esercizio di tale diritto fondamentale (nella specie, prevedendo l'obbligo del servizio militare per gli emigrati non piu' cittadini) si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte