Sentenza 278/1992 (ECLI:IT:COST:1992:278)
Massima numero 18395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
SENT. 278/92 B. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - NORME INTERNAZIONALI GENERALMENTE RICONOSCIUTE - DIVIETO DI ASSOGGETTARE AD OBBLIGHI MILITARI CITTADINI STRANIERI - CONFORMAZIONE AD ESSO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - NECESSITA'.
SENT. 278/92 B. DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO - NORME INTERNAZIONALI GENERALMENTE RICONOSCIUTE - DIVIETO DI ASSOGGETTARE AD OBBLIGHI MILITARI CITTADINI STRANIERI - CONFORMAZIONE AD ESSO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO - NECESSITA'.
Testo
La prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri, sicche' una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con l'art. 10, comma primo, Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri, sicche' una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con l'art. 10, comma primo, Cost., secondo il quale l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
co. 1
Altri parametri e norme interposte