Sentenza 278/1992 (ECLI:IT:COST:1992:278)
Massima numero 18396
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18394  18395


Titolo
SENT. 278/92 C. SERVIZIO MILITARE - SOGGETTI CHE HANNO PERDUTO LA CITTADINANZA ITALIANA A SEGUITO DELL'ACQUISTO DI QUELLA DI ALTRO STATO E CHE SIANO TENUTI A PRESTARE IN QUEST'ULTIMO IL SERVIZIO MILITARE - ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI DI LEVA IN ITALIA - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI GIA' AVVENUTA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NELLO STATO STRANIERO) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'evidente equivalenza tra le situazioni di chi ha gia' prestato e di chi e' tenuto a prestare il servizio militare nello Stato straniero di cui abbia acquistato la cittadinanza perdendo quella italiana, impone di estendere alla seconda ipotesi la 'eadem ratio decidendi' in base alla quale e' gia' stata dichiarata l'incostituzionalita', limitatamente alla prima ipotesi, della permanenza dell'obbligo di prestare il servizio militare anche in Italia. Sono percio' costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbiti i profili concernenti gli artt. 2 e 52 Cost.) - gli artt. 1, lett. b), d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237, e 8, ultimo comma, L. 13 giugno 1912 n. 555, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare. - S. n. 974/1988 (ed ivi la 'ratio decidendi' estesa all'odierna pronuncia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte