Sentenza 187/2021 (ECLI:IT:COST:2021:187)
Massima numero 44200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
20/09/2021; Decisione del
20/09/2021
Deposito del 24/09/2021; Pubblicazione in G. U. 29/09/2021
Titolo
Industria - Amministrazione dell'area Zona economica speciale (ZES) - Comitato di indirizzo - Presidenza di un commissario straordinario del Governo - Modalità della sua nomina - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Industria - Amministrazione dell'area Zona economica speciale (ZES) - Comitato di indirizzo - Presidenza di un commissario straordinario del Governo - Modalità della sua nomina - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell'art. 1, comma 316, lett. a), della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che il Comitato di indirizzo che amministra l'area "Zona Economica Speciale" (ZES) sia presieduto da un commissario straordinario del Governo. La modifica della disciplina, intervenuta in prossimità dell'udienza, presenta carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso (dovendo la nomina del citato commissario avvenire con d'intesa con il Presidente della Regione interessata); inoltre, l'originaria disciplina, oggetto di impugnazione, non è stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, per cui la censura regionale è divenuta priva di attualità ed effettività. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, dell'art. 1, comma 316, lett. a), della legge n. 160 del 2019, che stabilisce che il Comitato di indirizzo che amministra l'area "Zona Economica Speciale" (ZES) sia presieduto da un commissario straordinario del Governo. La modifica della disciplina, intervenuta in prossimità dell'udienza, presenta carattere satisfattivo delle doglianze mosse con il ricorso (dovendo la nomina del citato commissario avvenire con d'intesa con il Presidente della Regione interessata); inoltre, l'originaria disciplina, oggetto di impugnazione, non è stata applicata con riferimento a ZES istituite nella Sicilia occidentale e in quella orientale, per cui la censura regionale è divenuta priva di attualità ed effettività. (Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 316
decreto-legge
20/06/2017
n. 91
art. 4
co. 6
legge
03/08/2017
n. 123
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte