Sentenza 280/1992 (ECLI:IT:COST:1992:280)
Massima numero 18595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 280/92. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI, CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA O CON POTERI DI ORGANIZZAZIONE O DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI ISTITUTO, CONSORZIO O AZIENDA DIPENDENTE DALLA REGIONE, PROVINCIA O COMUNE - ASSERITA IMPRECISIONE ED INDETERMINATEZZA DELLA DISPOSIZIONE, CON CONSEGUENTE INSUFFICIENTE TUTELA DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA ADEGUATEZZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLE ESIGENZE DI "TIPIZZAZIONE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 280/92. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - INELEGGIBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI, CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA O CON POTERI DI ORGANIZZAZIONE O DI COORDINAMENTO DEL PERSONALE DI ISTITUTO, CONSORZIO O AZIENDA DIPENDENTE DALLA REGIONE, PROVINCIA O COMUNE - ASSERITA IMPRECISIONE ED INDETERMINATEZZA DELLA DISPOSIZIONE, CON CONSEGUENTE INSUFFICIENTE TUTELA DEL DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA ADEGUATEZZA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ALLE ESIGENZE DI "TIPIZZAZIONE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Alla luce di quanto gia' affermato dalla Corte, le cause di ineleggibilita', siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto piu' possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacita' elettorale passiva dei cittadini: al riguardo, e' necessario e sufficiente che la norma, espressa in termini sufficientemente precisi e di contenuto delimitato in modo soddisfacente per evitare erronee applicazioni, abbia i caratteri dell'astrattezza e della generalita', i quali costituiscono la garanzia dell'uguaglianza e dell'imparzialita', e che, sulla base della norma astratta, in attuazione ed entro i limiti della stessa, vi siano norme concrete per regolamentare i singoli casi. Ne discende che l'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - che prevede l'ineleggibilita' a consigliere regionale, provinciale o comunale degli amministratori e dei dipendenti con funzione di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune - appare non censurabile, sotto il profilo di un'asserita imprecisione ed indeterminatezza della formulazione, e di una conseguente insufficiente tutela del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.), in quanto, a seguito dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il termine "ente dipendente" contenuto nella suddetta disposizione e' stato sufficientemente precisato ed ha pertanto un contenuto sicuramente delimitato, mentre spetta all'interprete il compito di dare ad esso, se necessario, con l'utilizzazione dei comuni canoni ermeneutici e secondo i principi costituzionali, un contorno piu' preciso e maggiormente aderente alla varieta' dei casi che possono essere portati alla sua attenzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento all'art. 51 Cost.). - S. nn. 166/1972 e 129/1975.
Alla luce di quanto gia' affermato dalla Corte, le cause di ineleggibilita', siccome eccezione al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare quanto piu' possibile situazioni di persistente incertezza, frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacita' elettorale passiva dei cittadini: al riguardo, e' necessario e sufficiente che la norma, espressa in termini sufficientemente precisi e di contenuto delimitato in modo soddisfacente per evitare erronee applicazioni, abbia i caratteri dell'astrattezza e della generalita', i quali costituiscono la garanzia dell'uguaglianza e dell'imparzialita', e che, sulla base della norma astratta, in attuazione ed entro i limiti della stessa, vi siano norme concrete per regolamentare i singoli casi. Ne discende che l'art. 2, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - che prevede l'ineleggibilita' a consigliere regionale, provinciale o comunale degli amministratori e dei dipendenti con funzione di rappresentanza o con poteri di organizzazione o di coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune - appare non censurabile, sotto il profilo di un'asserita imprecisione ed indeterminatezza della formulazione, e di una conseguente insufficiente tutela del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito (art. 51 Cost.), in quanto, a seguito dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, il termine "ente dipendente" contenuto nella suddetta disposizione e' stato sufficientemente precisato ed ha pertanto un contenuto sicuramente delimitato, mentre spetta all'interprete il compito di dare ad esso, se necessario, con l'utilizzazione dei comuni canoni ermeneutici e secondo i principi costituzionali, un contorno piu' preciso e maggiormente aderente alla varieta' dei casi che possono essere portati alla sua attenzione. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento all'art. 51 Cost.). - S. nn. 166/1972 e 129/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte