Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
04/06/1992; Decisione del
04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Titolo
SENT. 281/92 A. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390 - FINALITA' - INTERESSI COINVOLTI (DELLO STATO, REGIONI E UNIVERSITA') - RILEVANZA COSTITUZIONALE DI CIASCUNO DI ESSI - CONTEMPERAMENTO.
SENT. 281/92 A. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390 - FINALITA' - INTERESSI COINVOLTI (DELLO STATO, REGIONI E UNIVERSITA') - RILEVANZA COSTITUZIONALE DI CIASCUNO DI ESSI - CONTEMPERAMENTO.
Testo
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, in attuazione degli artt. 3 e 34 Cost., mira al reciproco contemperamento dei diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nel settore del diritto agli studi universitari, quali quello dello Stato (volti alla realizzazione, in condizione di parita' sull'intero territorio nazionale, del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, art. 34, terzo e quarto comma, Cost.), quelli delle Regioni (connessi alla competenza in tema di assistenza universitaria, quale parte dell'assistenza scolastica, ex art. 117 Cost.) e quelli delle Universita' (relativi al diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalla leggi statali, le attivita' didattiche e formative, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, Cost.) e a tali fini ha affidato - in un quadro di reciproca collaborazione tra i diversi soggetti - allo Stato l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, alle Regioni l'attivazione di tali interventi e alle Universita' l'organizzazione dei propri servizi, destinati a rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
La legge 2 dicembre 1991, n. 390, in attuazione degli artt. 3 e 34 Cost., mira al reciproco contemperamento dei diversi interessi di rilievo costituzionale che entrano in gioco nel settore del diritto agli studi universitari, quali quello dello Stato (volti alla realizzazione, in condizione di parita' sull'intero territorio nazionale, del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi, art. 34, terzo e quarto comma, Cost.), quelli delle Regioni (connessi alla competenza in tema di assistenza universitaria, quale parte dell'assistenza scolastica, ex art. 117 Cost.) e quelli delle Universita' (relativi al diritto di disciplinare, in condizioni di autonomia ed entro i soli limiti fissati dalla leggi statali, le attivita' didattiche e formative, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma, Cost.) e a tali fini ha affidato - in un quadro di reciproca collaborazione tra i diversi soggetti - allo Stato l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari, alle Regioni l'attivazione di tali interventi e alle Universita' l'organizzazione dei propri servizi, destinati a rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte