Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18647  18648  18650  18651  18652  18653  18654  18655


Titolo
SENT. 281/92 C. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - COSTITUZIONE DI SPECIFICO ENTE REGIONALE, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI UNIVERSITARI, NOMINA DEL PRESIDENTE - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA LEGGE STATALE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La scelta del legislatore di costituire per ogni Universita' uno specifico ente regionale dotato di autonomia, finalizzato alla gestione degli interventi per la realizzazione del diritto agli studi universitari e di regolarne alcuni aspetti qualificanti della relativa struttura con legge statale - stabilendo, in particolare, che il Consiglio di amministrazione di detto ente sia composto di ugual numero di rappresentanti della Regione e delle Universita' - trova la sua giustificazione - oltre che nella particolare natura degli organismi in esame (chiamati a sostituire le opere universitarie previste dalla precedente legislazione statale) - nell'esigenza di operare un giusto contemperamento tra gli interessi connessi a due diverse sfere di autonomia (regionale e universitaria), ambedue dotate di copertura costituzionale. Tale scelta non e' censurabile, d'altro canto, sotto il profilo della ragionevolezza, dal momento che e' stata prescelta la via di una gestione da attuare attraverso un organismo costituito mediante l'apporto paritario della Regione e della Universita' (cioe' dei due centri di riferimento fondamentali degli interessi che formano oggetto dell'azione amministrativa attinente al settore) il quale, per quanto dotato di autonomia amministrativa e gestionale, resta pur sempre regionale, perche' istituito e regolato - per le parti non direttamente disciplinate dalla legge statale - dalla Regione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte