Sentenza 281/1992 (ECLI:IT:COST:1992:281)
Massima numero 18650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  04/06/1992;  Decisione del  04/06/1992
Deposito del 17/06/1992; Pubblicazione in G. U. 24/06/1992
Massime associate alla pronuncia:  18647  18648  18649  18651  18652  18653  18654  18655


Titolo
SENT. 281/92 D. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ATTUAZIONE - COSTITUZIONE DI SPECIFICO ENTE REGIONALE, FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEI RELATIVI INTERVENTI - PARTECIPAZIONE AGLI ORGANISMI DI GESTIONE - POSSIBILITA' DI DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI E PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI DESIGNATI DAGLI ENTI DELEGATI - RITENUTA ESCLUSIONE - LAMENTATA PRECLUSIONE ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La norma di cui all'art. 25, primo comma, della l. n. 390 del 1991, che prevede la costituzione per ogni Universita' di uno specifico ente regionale autonomo per la gestione degli interventi finalizzati alla realizzazione del diritto agli studi universitari (v. massima C), non puo', nella sua corretta interpretazione, essere ritenuta incompatibile con l'istituto della delega agli enti locali - con conseguente esclusione della partecipazione agli organismi di gestione di soggetti designati dagli enti delegati - poiche' tale delega potra' pur sempre essere attivata dalla Regione attraverso il conferimento a detti enti dei poteri (e in particolare dei poteri di designazione dei rappresentanti nel consiglio di amministrazione) che la stessa Regione e' legittimata a esercitare nell'ambito del modello gestionale delineato dal medesimo art. 25. Tale norma - che risponde ai caratteri propri dell'autonomia riconosciuta a ciascuna Universita' - non esclude, peraltro, l'eventualita' che la Regione possa attivare, ai fini di programmazione degli interventi, forme appropriate di coordinamento tra i vari organismi di gestione operanti nel territorio regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118  co. 3

Altri parametri e norme interposte